AVVISO SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA
Pubblicata il 13/08/2024
( 1 ) Con riferimento alle sepolture per le quali non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d’uso, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area e neppure la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta per la concessione per cui non è reperibile il contratto né alcuna altra documentazione comprovante la sussistenza del diritto all'uso del sepolcro: il Responsabile di Settore competente, qualora verifichi la fondatezza della richiesta di uso della sepoltura, provvede alla sottoscrizione in sanatoria della concessione “ora per allora”, con decorrenza dalla data della prima sepoltura accertata e per la durata di 99 anni.La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; la cessione anche a titolo gratuito di posti salma a terzi è causa di revoca della concessione.
( 2 ) Nelle gallerie, porticati e alla base dei colombari non possono essere collocati piante, vasi o ceri per terra, e non possono essere fissati alle lapidi sulla parete cassette, recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm (per ciascun loculo è comunque consentito posizionare il numero massimo di 1/2 vasi di modeste dimensioni). I fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali, siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l’Ufficio LL.PP. preposto incaricherà gli operatori cimiteriali affinché provvedano a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.
( 3 ) In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, eredi legittimi del concessionario ai sensi del codice civile, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune una dichiarazione scritta indicante tutti i nominativi dei nuovi titolari o contitolari della concessione, corredata da documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante la successione nel diritto del concessionario.
( 2 ) Nelle gallerie, porticati e alla base dei colombari non possono essere collocati piante, vasi o ceri per terra, e non possono essere fissati alle lapidi sulla parete cassette, recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm (per ciascun loculo è comunque consentito posizionare il numero massimo di 1/2 vasi di modeste dimensioni). I fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali, siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l’Ufficio LL.PP. preposto incaricherà gli operatori cimiteriali affinché provvedano a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.
( 3 ) In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, eredi legittimi del concessionario ai sensi del codice civile, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune una dichiarazione scritta indicante tutti i nominativi dei nuovi titolari o contitolari della concessione, corredata da documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante la successione nel diritto del concessionario.
Allegati
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REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA.pdf | 573.16 KB |