Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)

Pubblicata il 12/09/2016

Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)

 

 (Fonte: Sito Ministero del Lavoro)

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.

Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il Sostegno per l’Inclusione Attiva, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato completamente ridisegnato e viene esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto) i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA.

In attesa che si completi l’iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della Legge delega per il contrasto alla povertà, che introdurrà il Reddito di inclusione, il SIA si configura come una “misura ponte” che ne anticipa alcuni elementi essenziali.

COME SI RICHIEDE IL SIA

La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall’Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.

REQUISITI

  • essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

  • essere residente in Italia da almeno 2 anni;

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;

Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili;

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;

Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda;

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base di precisi criteri.

COSA SUCCEDE DOPO

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all’Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili).

Entro i successivi 10 giorni l’Inps:

  • controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall’Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;

  • attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 45;

  • in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per l’erogazione del beneficio, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.

I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, d.p.r. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei controlli già effettuati dall’Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.

Poste invia le comunicazioni ai cittadini per il ritiro della Carta SIA.

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre) i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con le Regioni.

L’obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l’autonomia.

LE RISORSE

Le risorse disponibili per assicurare l’erogazione del sostegno economico a coloro che faranno richiesta del SIA sono quelle indicate in legge di Stabilità (art. 1, commi 386-388), oltre a tutte quelle precedentemente dedicate da provvedimenti di legge all’estensione della sperimentazione del SIA e ai risparmi conseguiti sulla Social card tradizionale: si tratta di 750 milioni per l’anno 2016.

Le fonti nel dettaglio:

Risorse 2016 Fonte
380 milioni Legge di stabilità 2016
70,325 milioni Risparmi social card nel biennio 2015-16
120 milioni Legge di stabilità 2014 (40 milioni per un triennio)
167 milioni DL n. 76/2013 (estensione al Mezzogiorno)
12,675 milioni Risparmi social card sperimentale nelle grandi città
750 milioni Totale

 

A partire dal 2017 la legge di Stabilità destina stabilmente 1 miliardo di euro al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, per la definizione del Reddito di inclusione. Ulteriori risorse alimenteranno il Fondo a partire dal 2017 grazie ad un riordino dei trattamenti esistenti, da attuare secondo i criteri fissati dal Disegno di legge delega in materia di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei servizi sociali approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2016.

LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI: IL PON INCLUSIONE

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).

Per far questo i Comuni e/o gli Ambiti territoriali potranno accedere alle risorse del primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all’inclusione sociale (PON Inclusione), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che, con oltre 1 miliardo di euro, nei prossimi sette anni andrà a supportare il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l’impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).

Le risorse verranno assegnate attraverso “Avvisi non competitivi” definiti dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione (Ministero del Lavoro, Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali, Divisione II) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali.

Per ricevere i finanziamenti, i Comuni e/o gli Ambiti dovranno presentare delle proposte progettuali di interventi – da realizzare su base triennale – destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, conformi alle Linee guida per l’attuazione del SIA.

L’AVVISO PUBBLICO per gli interventi da realizzare nel periodo 2016-2019

È stato pubblicato il 3 agosto 2016 l’Avviso non competitivo per finanziare gli interventi da realizzare nei prossimi tre anni. Le risorse destinate ammontano complessivamente a poco meno di 500 milioni di euro.

I fondi assegnati sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli interventi approvati ma ciascuna Regione può prevedere risorse aggiuntive per realizzare interventi complementari anche a valere sui relativi Programmi operativi regionali (POR), se coerenti.

La definizione delle azioni nelle proposte di intervento dovrà partire da un’analisi del contesto di riferimento che fotografi lo stato del sistema di offerta dei servizi sociali presenti sul territorio erogati dall’Ambito stesso o dai Comuni ad esso associati e da altri soggetti, la presenza di reti sul territorio, l’accessibilità delle misure di politica attiva del lavoro per gli utenti dei servizi sociali e dovrà pertanto riflettere i fabbisogni necessari all’attuazione delle funzioni richieste dalla misura. Dovranno inoltre essere indicati i risultati concreti che si vogliono raggiungere.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I Comuni dovranno inviare telematicamente all’Inps (secondo le modalità predisposte entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto) le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti beneficiari ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA. Parallelamente, riceveranno dall’Inps eventuali informazioni inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i nuclei familiari beneficiari. In assenza dell’invio delle informazioni da parte dei Comuni, gli accrediti successivi al terzo bimestre saranno sospesi.

Il SIA è oggetto di valutazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal fine verrà individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del 10% della popolazione coinvolta, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali l’erogazione del beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato.

ISTRUZIONI INPS

APPROFONDIMENTI E STRUMENTI



GLI ALLEGATI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE APPOSITA SOTTOSTANTE


Allegati

Nome Dimensione
Allegato 98_Decreto%20interministeriale%2026%20maggio%202016_SIA.pdf 330.48 KB
Allegato 98_scheda-illustrativa-SIA-e-dichiarazione-sostitutiva.pdf 573.76 KB
Allegato 98_SIA-Linee-guida-progetti-presa-in-carico-2016.pdf 408.76 KB
Allegato 98_SIA-Linee-guida-progetti-presa-in-carico-2016.pdf 408.76 KB
Allegato 98_Circolare-INPS-19-luglio-2016-n-133.pdf 1.25 MB
Allegato 98_Come-funziona-il-SIA.pdf 540.29 KB
Allegato 98_Le-altre-iniziative-del-Piano-poverta.pdf 322.57 KB

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